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Le vibrazioni sono originate da parti in oscillazione e
possono essere trasmesse all’uomo attraverso le macchine o le superfici con
cui esso viene a contatto e possono, anche, causare danni ai lavoratori.
Dal punto di vista aziendale il monitoraggio delle vibrazioni è importante
per programmare la manutenzione e prevenire eventuali rotture degli organi
in movimento.
Le vibrazioni prodotte da infrastrutture stradali e ferroviarie, cantieri o
apparecchiature con organi in movimenti sono trasmesse agli edifici e
possono provocare due tipologie di effetti: il disturbo delle persone che si
trovano all’interno e, nel caso di vibrazioni di forte intensità, lesioni
permanenti alle strutture.
VIBRAZIONI MECCANICHE
Il D.Lgs 81/2008 (c.d. Testo Unico della Sicurezza), norma
volta ad evitare o, almeno, a ridurre l'esposizione a agenti lesivi per i
lavoratori, fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni
obbligatorie:
-
"valore d'azione", se superato, implica l'avvio di
alcuni interventi che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori per evitare l'insorgere di effetti sulla salute o
malattie professionali;
-
"valore limite", se superato, implica l'immediata
adozione di provvedimenti atti a riportare l'esposizione al di sotto
della stessa e l'avvio di operazioni atte a individuare le cause del
superamento e a adottare le conseguenti misure di prevenzione e
protezione che evitino il ripetersi del superamento.
Nell'ambito delle attività specifiche nel campo della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizziamo valutazioni strumentali delle
vibrazioni e la redazione del documento di valutazione del rischio
vibrazioni in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
VIBRAZIONI NEGLI EDIFICI
L’ordinamento giuridico italiano non prevede norme specifiche
che fissano i limiti di assunzione di onde vibrazionali da parte dell’uomo
negli edifici, nei casi di potenziale disturbo della proprietà, delle
occupazioni a qualsiasi uso adibite ed alle persone, ci si deve riferire
all’art. 844 del codice Civile ed art. 659 del Codice Penale riguardanti le
immissioni.
Questi fissano il concetto di “superamento della normale tollerabilità” come
discriminante dell’esistenza del disturbo. Se per l’inquinamento acustico
molteplici sentenze promulgate a monte della Legge 447/95 e successivi
decreti di attuazione, stimano in 3 dB il superamento della normale
tollerabilità, nel campo delle vibrazioni, non si hanno riferimenti così
specifici. Le uniche norme a cui far riferimento sono pertanto norme
tecniche quali le UNI e riguardano la strumentazione di misura, la
metodologia di indagine, nonché i valori limite scaturiti da prove
sperimentali.
Realizziamo valutazioni strumentali delle vibrazioni negli
edifici per verificare i limiti di assunzione, le condizioni di normale
tollerabilità e quantificare gli eventuali danni.
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